Il nostro Studio ha ottenuto dal Tribunale di Vercelli (quale Giudice della Previdenza Sociale) una pronuncia che qui si è inteso far oggetto di segnalazione per la particolarità del caso.
In fatto, è necessaria una breve sintesi :
l’INPS, previo accertamento del superamento dei limiti di reddito di L.C., pensionato, invalido non vedente, proprietario della casa di abitazione, revoca la pensione concessa, ripetendo la somma che pretende indebitamente percepita.
L.C. ricorre avverso il provvedimento amministrativo, contestandone la legittimità, in quanto fondato dall’ Ente sul falso presupposto che il computo del reddito includa l’abitazione principale.
Sulla scorta delle nostre difese, il Giudice vercellese, accogliendo il ricorso, ha osservato, tra l’altro, che il diritto a percepire la pensione è strettamente condizionato allo stato di bisogno, rappresentato dal “reddito assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche” (Irpef).
Orbene, stando al disposto dell’art. 14 septies del Decreto Legge 30/12/1979 n. 663, al fine di determinare i limiti reddituali per la concessione della pensione (in ispecie, a invalidi civili per cecità assoluta), non va presa in esame ogni entrata economica, ma le sole assoggettabili a Irpef, il cui Testo Unico sancisce la deducibilità dal reddito complessivo del reddito dell’unità immobiliare adibita a abitazione principale.
A sostegno di questa tesi, in causa abbiamo osservato che lo stesso Ministero dell’Interno, da ultimo con D.M. 04.02.2002, ha stabilito che ai fini della concessione delle “maggiorazioni” spettanti ai ciechi civili titolari di pensione non deve tenersi conto del reddito costituito dalla casa di abitazione.
E abbiamo chiesto al Giudice adito l’applicazione in via analogica del suddetto principio normativo.
Il Tribunale ha così fatto sue le nostre argomentazioni:
1) ha sancito che i redditi dell’invalido pensionato “debbano essere determinati assumendo come base il reddito assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), con esclusione di quello riguardante la casa di abitazione principale.”;
2) ha accertato l’illegittimità del provvedimento opposto;
3) ha condannato l’Ente all’immediato ripristino della pensione di L.C., con la dovuta rivalutazione.
A seguito della notifica a cura di questa difesa della decisione di merito, l’INPS vi ha dato esecuzione spontanea.
In attesa che questo importante orientamento giurisprudenziale trovi conforto in una conferma della S.C., che con quasi certezza sarà chiamata a pronunciarsi sulla questione di diritto, abbiamo ritenuto nostro dovere divulgare questo “precedente”, nell’interesse di categorie la cui tutela troppo spesso viene disattesa dalla P.A.
Avv. Alberto Senigaglia