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L’' ACCERTAMENTO DI AGENZIA DELLE ENTRATE “DEFINITO” FISCALMENTE EX ART. 39 XII C. D.L. N. 98/11.

Premesso che, per giurisprudenza conforme, pur in ragione dell’autonomia dei contenziosi tributario e previdenziale, l’accertamento eseguito da Agenzia delle Entrate è un unicum e che, come tale, l’esito di esso è atto pregiudiziale rispetto all’ingiunzione di pagamento al contribuente, il legislatore non ha previsto alcun “riconoscimento” di definitività di detto accertamento nel caso in cui, dopo la declaratoria del suo annullamento, il contribuente definisca la lite con il Fisco approfittando del disposto ex art. 39 XII C.D.L. n. 98/11.

Ne discende l’inopponibilità di esso al contribuente.
Ciò deve valere anche e soprattutto per l’addebito diretto da parte dell’Inps che si fondi sul detto atto pregiudiziale per la differente base imponibile che in questo risulti accertata (da Agenzia delle Entrate).

In quest’ultimo caso, infatti, come recentemente (e coraggiosamente n.d.r.) deciso dalla Magistratura milanese, il contribuente che impugni l’ addebito notificatogli (al pari della cartella esattoriale) non ha la necessità di censurare l’accertamento a quo -non più motivo di discussione-, dovendo semplicemente contestare il diritto alla pretesa contributiva, atteso che in quel processo Inps -per principio ormai consolidato-, resta attore sostanziale e, conseguentemente, onus probandi incumbit ei cui dicit (art. 2697 cc).

Da ciò deriva che, nel caso in cui Inps non controdeduca in sede d’impugnativa altro elemento da cui trarre la prova della pretesa azionata e dell’esistenza del relativo obbligo del contribuente, l’avviso di addebito – come nel caso in commento- debba dichiararsi illegittimo (e condannato l’Istituto alla rifusione delle spese di lite).

E poiché per quanto interessa il presente commento, in forza dell’art. 30 del D.L. n. 78/2010, così come modificato ai commi 2,5 e 15, a partire dal 1° Gennaio 2011, decorsi 30 giorni dalla data di notifica, l’avviso di addebito diretto al contribuente da parte dell’Inps, in assenza di opposizione o in caso di mancato pagamento, è titolo esecutivo (saltandosi quindi la fase di emissione e notifica di cartella esattoriale), se non si vuole rendere nullo il beneficio di cui all’art. 39 del D.L. n. 98/11, non resta che “attrezzarsi”.

Alberto Senigaglia

*v. Tribunale di Milano – GU Perillo, in B. vs Inps., Sent. n. 2564 del 21.06.2013.


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