Premesso che, per giurisprudenza conforme, pur in ragione dellautonomia dei contenziosi tributario e previdenziale, laccertamento eseguito da Agenzia delle Entrate è un unicum e che, come tale, lesito di esso è atto pregiudiziale rispetto allingiunzione di pagamento al contribuente, il legislatore non ha previsto alcun riconoscimento di definitività di detto accertamento nel caso in cui, dopo la declaratoria del suo annullamento, il contribuente definisca la lite con il Fisco approfittando del disposto ex art. 39 XII C.D.L. n. 98/11.
Ne discende linopponibilità di esso al contribuente.
Ciò deve valere anche e soprattutto per laddebito diretto da parte dellInps che si fondi sul detto atto pregiudiziale per la differente base imponibile che in questo risulti accertata (da Agenzia delle Entrate).
In questultimo caso, infatti, come recentemente (e coraggiosamente n.d.r.) deciso dalla Magistratura milanese, il contribuente che impugni l addebito notificatogli (al pari della cartella esattoriale) non ha la necessità di censurare laccertamento a quo -non più motivo di discussione-, dovendo semplicemente contestare il diritto alla pretesa contributiva, atteso che in quel processo Inps -per principio ormai consolidato-, resta attore sostanziale e, conseguentemente, onus probandi incumbit ei cui dicit (art. 2697 cc).
Da ciò deriva che, nel caso in cui Inps non controdeduca in sede dimpugnativa altro elemento da cui trarre la prova della pretesa azionata e dellesistenza del relativo obbligo del contribuente, lavviso di addebito come nel caso in commento- debba dichiararsi illegittimo (e condannato lIstituto alla rifusione delle spese di lite).
E poiché per quanto interessa il presente commento, in forza dellart. 30 del D.L. n. 78/2010, così come modificato ai commi 2,5 e 15, a partire dal 1° Gennaio 2011, decorsi 30 giorni dalla data di notifica, lavviso di addebito diretto al contribuente da parte dellInps, in assenza di opposizione o in caso di mancato pagamento, è titolo esecutivo (saltandosi quindi la fase di emissione e notifica di cartella esattoriale), se non si vuole rendere nullo il beneficio di cui allart. 39 del D.L. n. 98/11, non resta che attrezzarsi.
Alberto Senigaglia
*v. Tribunale di Milano GU Perillo, in B. vs Inps., Sent. n. 2564 del 21.06.2013.